Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo II - Modifiche al titolo II, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Iniziativa del pubblico ministero). - Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:
1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.».
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