Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo II - Modifiche al titolo II, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). - Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.».
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