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Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo II - Modifiche al titolo II, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). - Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.».

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