Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo III - Modifiche al titolo II, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Poteri del tribunale fallimentare). - Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.».
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