Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo III - Modifiche al titolo II, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare). - Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile.».
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