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Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo III - Modifiche al titolo II, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 30 - Sostituzione dell'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (Deposito delle somme riscosse). - Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.

La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato.

Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.».

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