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Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo III - Modifiche al titolo II, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 31 - Sostituzione dell'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). - Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.

Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati approvati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter.

Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.».

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