Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo IV - Modifiche al titolo II, capo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
«Art. 67-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.