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Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo IV - Modifiche al titolo II, capo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 55 - Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. Dopo l'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis (Decadenza dall'azione). - Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.».

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