Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo IV - Modifiche al titolo II, capo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 78 (Conto corrente, mandato, commissione). - I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.
Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.
Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.».
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