Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo IV - Modifiche al titolo II, capo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). - Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo è regolato dall'articolo 111, primo comma, n. 1), e dall'articolo 2764 del codice civile.».
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