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Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo IV - Modifiche al titolo II, capo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 67 - Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. Dopo l'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis (Contratto di affitto d'azienda). - Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, primo comma, n. 1).».

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