Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo V - Modifiche al titolo II, capo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 84 (Dei sigilli). - Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.
Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.
Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.».
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