IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo V - Modifiche al titolo II, capo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 74 - Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. Dopo l'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente:

«Art. 87-bis (Inventario su altri beni). - In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.

I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario.

Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.».

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.