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Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo VI - Modifiche al titolo II, capo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 82 - Sostituzione dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo). - Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

La comunicazione è data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione.».

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