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Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo VII - Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 93 - Sostituzione dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 106 (Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere). - Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.

In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.».

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