Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo VIII - Modifiche al titolo II, capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
«Art. 113-bis (Scioglimento delle ammissioni con riserva). - Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.».
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