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Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo VIII - Modifiche al titolo II, capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 104 - Sostituzione dell'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 114 (Restituzione di somme riscosse). - I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.».

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