Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo VIII - Modifiche al titolo II, capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 114 (Restituzione di somme riscosse). - I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.».
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