IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo IX - Modifiche al titolo II, capo VIII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 110 - Modifiche all'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.

Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.».

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.