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Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo IX - Modifiche al titolo II, capo VIII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 111 - Modifiche all'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «non soggetta a gravame» sono soppresse;

b) al secondo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.»;

c) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

«La sentenza può essere appellata a norma dell'articolo 18.».

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