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Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo IX - Modifiche al titolo II, capo VIII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 120 - Sostituzione dell'articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 130 (Efficacia del decreto). - La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.

Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.».

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