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Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo IX - Modifiche al titolo II, capo VIII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 121 - Sostituzione dell'articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 131 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

«Art. 131 (Reclamo). - Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

Il reclamo è proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.

Il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore a trenta giorni.

Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata.

All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato.

Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell'articolo 17, può essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione.».

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