Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo IX - Modifiche al titolo II, capo VIII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 141 (Nuova proposta di concordato). - Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.».
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