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Decreto legge 10.01.2006, n. 2

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa. (G.U. 11.03.2006, n. 59)

Art. 1 bis - Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura

1. Per l'anno 2006 il contributo ordinario, di cui alla legge 27 ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato Nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) è determinato in euro 750.000. Al relativo onere, pari a euro 466.000 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Le somme assegnate all'AGEA, destinate all'attuazione di interventi e misure sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito conto corrente n. 20082 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato all'AGEA medesima. Nell'ambito dello stato di previsione dell'AGEA per l'anno 2006 è istituito un apposito capitolo in entrata, denominato «Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare» nonché per le altre finalità istituzionali dell'AGEA 4 . Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al predetto capitolo di entrata.

3. Le assegnazioni all'AGEA degli stanziamenti di cui all'articolo 10, commi 20 e 21, del decreto-legge

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