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Decreto legge 10.01.2006, n. 2

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa. (G.U. 11.03.2006, n. 59)

Art. 5 - Interventi urgenti nel settore della pesca

1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28 del regolamento di cui al D.M. 5 agosto 2002, n. 218 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, così come sostituito dall'articolo 5 del regolamento di cui al D.M. 26 luglio 2004, n. 231 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è fissata al 1° gennaio 2009. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al D.M. 22 giugno 1982 del Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal D.M. 19 aprile 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000. 13

1-bis. É autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005. 14

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo pa

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