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Decreto legge 10.01.2006, n. 2

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa. (G.U. 11.03.2006, n. 59)

Art. 7 bis - Ulteriori disposizioni in materia di prelievo supplementare

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dall'epizoozia denominata blue tongue provvede a comunicare all'AGEA le aziende oggetto di prelievo supplementare nella campagna 2002/2003 che rientrano nelle fattispecie di cui dell'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del predetto decreto-legge n. 49 del 2003. L'AGEA provvede alla restituzione del prelievo supplementare nei limiti delle disponibilità già assegnate alla stessa AGEA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77.

2. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «della regione autonoma della Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia».

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