D.M. MIUR 26.01.2006, n. 9
1. Le nomine dei Presidenti sono effettuate, seguendo nell'ordine, le sotto elencate fasi territoriali:
A) - per i dirigenti scolastici d'istituto d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili e i dirigenti scolastici di istituti comprensivi nei quali funzionano corsi di istruzione secondaria superiore:
- nei comuni della Regione di servizio, nell'ordine di preferenze espresse;
- d'ufficio in altri comuni della provincia di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse.
B) - Per i docenti aventi titolo alla nomina di Presidente, di cui alle lettere b), c), d), e), dell'articolo 2:
- nei comuni della Regione di servizio, nell'ordine di preferenze espresse;
- d'ufficio in altri comuni della provincia di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse.
C) - Per tutte le categorie di personale avente titolo alla nomina a Presidente:
- d'ufficio su tutte le altre sedi della Regione di servizio.
2. Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione sia per i dirigenti scolastici sia per i docenti è quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune di servizio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della Regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della Regione, a partire dalla provincia limit
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