D.M. MIUR 26.01.2006, n. 9
1. Non è consentito di rinunciare all'incarico o lasciarlo, anche in caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
2. L'impedimento ad espletare l'incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della Regione in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
3. L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei commissari, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone subito accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
4. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai Dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e al proprio Dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
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