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Legge 25.01.2006, n. 29

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 (Testo in vigore dal: 23.02.2006). (G.U. 08.02.2006, n. 32 - S.O. n. 34)

Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari

Art. 8 - Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.

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