Legge 25.01.2006, n. 29
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. In attuazione della decisione C (2004) 4746 del 14 dicembre 2004 della Commissione, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno sostenuto, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003, spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della presente disposizione, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti comunque:
a) l'ammontare delle spese sostenute sulla base delle quali è stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;
b) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.
3. Entro i sessanta giorni
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