Legge 25.01.2006, n. 29
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. Alla legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis. (Attuazione della direttiva 2003/41/CE del 3 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali). - 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del 3 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE è informata ai princìpi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni per l'esercizio dell'attività e ai compiti di vigilanza, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative alla Co
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.