Legge 25.01.2006, n. 29
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. Al fine di interrompere le procedure di infrazione 2003/2134 e 2003/2166 avviate dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, e in attesa del completo riordino della materia, da attuare mediante il recepimento della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 (L):
1) al comma 3, le parole: «ai figli di età minore» sono sostituite dalle seguenti: «ai figli di età inferiore ai ventuno anni»;
2) al comma 4, le parole: «Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:» sono sostituite dalle seguenti: «Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di età inferiore agli anni ventuno e ai figli di età superiore agli anni ventuno, se a carico, nonché ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:»;
b) all'articolo 5 (R):
1) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichia
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