Legge 25.01.2006, n. 29
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 881/2002 del 27 maggio 2002 del Consiglio, nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e al fine di coordinare le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, n
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.