Legge 25.01.2006, n. 29
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. In attuazione della decisione 2005/315/CE del 20 ottobre 2004 della Commissione, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli spettanti calcolati con esclusivo riferimento al volume degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.
2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della disposizione di cui al presente comma, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:
a) il totale degli investimenti sulla base dei quali è stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;
b) l'ammontare d
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