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CCNI 06.06.2006

Concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2006/2007.

Titolo I - Personale docente

Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale docente

1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall'art. 3 del C.C.N.I. del 21.12.2005, fermo restando il vincolo quinquennale per il sostegno e che l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado precede quella dei titolari tra gradi diversi, per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

- ricongiungimento ai figli minori, o maggiorenni inabili o handicappati e ai minori o inabili affidati con provvedimento giudiziario;

- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;

- ricongiungimento ai genitori, in assenza dei motivi precedenti; tale limitazione non si applica al personale separato non affidatario, con provvedimento giudiziario, di figli minori o maggiorenni inabili o handicappati.

2. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.

3. In base a quanto dispos

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