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Nota Pubblica Istruzione 28.06.2006, prot. n. 632

D.L. n. 194/2002. Istituzioni scolastiche.

Con riferimento alla nota 30.05.2006, prot. n. 72475, relativa all'oggetto, si conferma quanto già rappresentato con la nota 30.03.2006, prot. n. 267, essendosi già proceduto - ai sensi dell'art. 1 del D.M. Economia e Finanze 29.12.2002 - alla limitazione agli impegni di spesa sulle dotazioni di bilancio.

In aggiunta al contenuto della predetta nota ed a sostegno di quanto affermato nella medesima, si richiama la circolare 20.03.2006, n. 16 di codesto Dipartimento, nella quale, dopo aver rilevato che le istituzioni scolastiche sono amministrazioni dello Stato, viene altresì precisato che "le somme costituenti la dotazione finanziaria delle scuole trovano diretta imputazione a specifici capitoli di bilancio nella categoria "funzionamento" dello stato di previsione del MIUR, mentre, di norma, i contributi ad enti ed organismi pubblici non statali, quali le università degli Studi, le Agenzie fiscali, etc., vengono messi a disposizione tramite trasferimenti sui capitoli della categoria "interventi".

Premesso quanto sopra, pertanto, si ritiene che le istituzioni scolastiche non debbano provvedere ad alcun versamento con imputazione all'entrata dello Stato, capo X, capitolo 2961, ancorché abbiano proceduto all'accantonamento delle somme ai sensi dell'art. 2 del richiamato D.M. 29.11.2002.

 

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