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CCNI 21.07.2006

Ipotesi di Contratto Integrativo Nazionale sottoscritto il 21.07.2006 per il personale dell'area V della dirigenza scolastica relativo al quadriennio 2002-2005.

Capo IV -

Art. 5 - Criteri per la concessione dei congedi non retribuiti per la formazione (art. 24 commi 4 e 5)

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 53/2000 i Dirigenti Scolastici con anzianità di servizio di almeno 5 anni possono richiedere congedi non retribuiti per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale in servizio, presente al 31 dicembre di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.

2. I Dirigenti interessati di cui al comma 1 presentano una specifica domanda al Direttore regionale contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista dalla stessa. Tale domanda deve essere presentata, di norma, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività formative.

3. La contrattazione integrativa regionale, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del C.C.N.L., stabilirà le procedure di accoglimento delle domande.

4. I criteri, da prendere in considerazione esclusivamente in caso di concorrenza maggiore della percentuale prevista dal C.C.N.L. e fermo restando che l'Amministrazione può differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi ai sensi del comma 6 dell'articolo 24 del C.C.N.L. per la concessione dei congedi non retribuiti per la formazione sono i seguenti:

• precedenza per l'interessato che non ha ancora fruito di tale tipologia di congedo;

• coerenza del contenuto della formazione con le funzioni dirigenziali;

• rotazione fra gli interessati.

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