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D.M. Affari Esteri 28.07.2006, prot. n. 4747

Indizione delle prove di accertamento linguistico riservate al Personale docente e ata della scuola per prestare servizio nelle Istituzioni scolastiche e universitarie all'estero.

Art. 9 - Composizione e compiti delle commissioni

1. Sono costituite apposite commissioni, una per ogni area linguistica, nominate dal Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del Ministero Affari Esteri di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, presiedute da un Dirigente tecnico o amministrativo, in servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione, e composte da due membri, in rappresentanza rispettivamente dei due Ministeri, nonché da un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri.

Tali commissioni hanno il compito specifico di assicurare la regolarità delle procedure e di redigere gli elenchi del personale che ha superato le prove di accertamento di cui al presente decreto.

2. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano legati da matrimonio o da parentela o affinità entro il quarto grado civile con alcuno dei candidati o dei membri delle commissioni stesse.

Ugualmente non possono far parte delle commissioni coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano superato il settantesimo anno di età né gli ex dipendenti dei Ministeri degli Affari Esteri e della Pubblica Istruzione, collocati a riposo da più di tre anni.

Parimenti non possono far parte di alcuna delle commissioni coloro che si candidino per le prove di accertamento né coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto siano in servizio all'estero.

Non possono, altresì, far parte delle commissioni ai sensi dell'art. 35 del D.L.vo n. 165/2001, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

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