CCNI 25.05.2006
1. Il conferimento del nuovo incarico, nell'ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione di cui all'art. 11, comma 5 - lettera b), del C.C.N.L., è effettuato nell'ordine di cui allo stesso articolo, comma 5 e tiene conto di norma:
a) dell'accordo tra i dirigenti definito con l'Ufficio scolastico regionale;
b) delle preferenze espresse dai dirigenti;
c) della corrispondenza del nuovo incarico alla fascia di posizione non inferiore a quella ricoperta;
d) del numero di classi della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola;
e) dell'impegno del dirigente a permanere, per almeno due incarichi consecutivi, nella sede richiesta con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17 - co. 2 e 3 del C.C.N.L.
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