CCNI 25.05.2006
1. Per motivate esigenze, previo assenso del Direttore dell'Ufficio scolastico della regione di provenienza e con il consenso del Direttore dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile attuare la mobilità interregionale per un'aliquota pari al 15% dei posti annualmente vacanti in ciascun settore formativo.
2. In applicazione del comma precedente, per l'a.s. 2006/2007, la mobilità interregionale è effettuata in ciascun settore formativo compatibilmente con quanto previsto dal D.L. n. 7/2005 convertito con modificazioni nella L. 43/2005 e dal D.L. n. 115/2005 convertito con modificazioni nella L. 168/2005 e con l'accantonamento dei posti previsti dal D.D.G. 22.11.2004 relativo al corso-concorso per dirigenti.
3. La mobilità interregionale si effettua nel rispetto dei medesimi criteri fissati dal precedente art. 3, lett. a) e b), considerando anche eventuali esperienze maturate nel settore richiesto.
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