Delibera ENAM 03.05.2006, n. 14
1. In attuazione degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, le 4 tabelle allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari di cui è consentito il trattamento, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle specifiche finalità di interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel Codice. Tali finalità rientrano tra quelle riconosciute di rilevante interesse pubblico dal legislatore agli artt. 67 (attività di controllo e ispettive), 68 (benefici economici), 71 (attività sanzionatorie e di tutela), 73 (finalità socio-assistenziali) e 112 (instaurazione e gestione di rapporti di lavoro) del Codice.
2. I dati sensibili e giudiziari identificati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del Codice).
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