Decreto legislativo 16.03.2006, n. 140
Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. (G.U. 07.04.2006, n. 82)
1. All'articolo 127 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.