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Decreto legislativo 16.03.2006, n. 140

Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. (G.U. 07.04.2006, n. 82)

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 156 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 156. - 1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.».

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