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D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22.03.2006

Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'U.E.. (G.U. 11.07.2006, n. 159)

Art. 3 -

1. Nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione europea siano residenti all'estero, ad essi trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall'art. 37 del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

2. Nel caso previsto al comma 1, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza. Le regioni o il soggetto ospitante i tirocinanti possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a detti obblighi.

3. Il progetto di tirocinio, redatto in conformità alla disciplina regionale vigente o, in difetto della normativa regionale, ai modelli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, è vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali ed è presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. I modelli allegati rappresentano un orientamento, ai fini della redazione dei progetti di tirocinio da parte delle regioni.

4. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente o, in difetto, dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio. Restano ferme le altre

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