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D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22.03.2006

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari. (G.U. 11.07.2006, n. 159)

Art. 4 - Contenuti essenziali dei percorsi di istruzione e formazione

1. I percorsi di istruzione e formazione devono necessariamente prevedere l'insegnamento della lingua italiana ed il superamento di un esame che attesti almeno il raggiungimento del livello soglia (A2), così come definito nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue contenuto nella raccomandazione R(98)6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998.

2. I percorsi di istruzione e formazione devono prevedere, inoltre, nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, nonché di educazione civica.

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