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D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22.03.2006

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari. (G.U. 11.07.2006, n. 159)

Art. 5 - Proponenti

1. I programmi di cui all'art. 1 possono essere presentati dai seguenti soggetti, singolarmente o in forma di partenariato:

a) regioni e province autonome e loro enti strumentali;

b) enti locali e loro enti strumentali;

c) organizzazioni nazionali di imprenditori e datori di lavoro e lavoratori;

d) organismi internazionali finalizzati al trasferimento di lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi;

e) enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni ed iscritti nel registro di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004;

2. Nel caso di partenariato, unitamente a uno o più dei soggetti elencati al comma 1, è ammessa la partecipazione alle iniziative anche di soggetti ulteriori previa documentata dichiarazione di compatibiità dell'oggetto sociale o degli scopi statutari con l'attività contemplata nel programma nonché l'assenza di cause ostative, in capo ad essi ed ai propri rappresentanti, rispetto all'attività prevista nel programma medesimo.

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