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D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22.03.2006

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari. (G.U. 11.07.2006, n. 159)

Art. 6 - Requisiti dei programmi

1. I soggetti proponenti debbono indicare nel programma:

a) le finalità, il settore e l'area territoriale d'impiego cui l'attività programmata si riferisce, unitamente all'analisi di contesto;

b) le modalità dettagliate di svolgimento dell'attività di formazione e/o istruzione con la specificazione della durata e della data prevista di inizio;

c) l'indicazione dell'organismo realizzatore e delle generalità della persona designata quale responsabile didattico-organizzativo del programma, con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza posseduta;

d) le risorse umane con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza rispettivamente posseduti;

e) le risorse strumentali che saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività e la disponibilità di idonee sedi operative didattiche nel Paese ove intendono realizzare le azioni e le eventuali modalità di raccordo con i referenti pubblici locali.

f) le fonti di finanziamento che saranno utilizzate per lo svolgimento delle attività, con espressa esclusione di qualsiasi onere, totale o parziale, a carico dei lavoratori dei Paesi d'origine che partecipano alle attività formative. 1

2. In mancanza di almeno uno dei requisiti di cui al comma precedente, il programma presentato sarà considerato inammissibile ed il comitato di cui al successivo art. 8 non potrà procedere alla valutazione di merito. 2

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Lettera aggiunta dal d

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