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D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22.03.2006

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari. (G.U. 11.07.2006, n. 159)

Art. 7 - Istruttoria

1. I programmi proposti dai soggetti operanti solo sul territorio regionale possono essere presentati alle regioni e province autonome tramite procedura aperta «a sportello».

2. Le regioni e province autonome procedono alla validazione dei programmi di cui al comma 1 rispondenti ai requisiti di cui all'art. 4 ed in coerenza con il fabbisogno formalizzato dalle medesime ai sensi dell'art. 21, comma 4-ter, del citato decreto legislativo n. 286/1998.

3. I programmi di cui al comma 1, accompagnati dall'esito della validazione espressa dalle regioni e province autonome interessate, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, sono trasmessi in duplice copia alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Si prescinde dalla validazione nell'ipotesi di programmi presentati dalle regioni e province autonome in forma singola o associata.

5. I programmi di cui al comma 4 ed i programmi proposti da organismi di livello nazionale o internazionale devono essere presentati in duplice copia alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I programmi proposti da organismi di livello nazionale o internazionale che intendano avvalersi della precedenza di cui al citato art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, devono essere accompagnati dall'esito della validazione espressa dalle regioni e province autonome interessate.

6. A seguito della trasmissione dei programmi di cui al comma 1 e della presentazione dei programmi di cui al comma 5, la Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle

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