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D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22.03.2006

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari. (G.U. 11.07.2006, n. 159)

Art. 8 - Valutazione

1. I programmi di cui all'art. 7, commi 1 e 5, sono presentati, in sede di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. A regime, la valutazione è effettuata con riferimento ai programmi presentati entro ciascun mese.

2. I programmi sono valutati, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Ministero degli affari esteri, da un apposito comitato di valutazione, istituito con provvedimento ministeriale e composto da tre membri titolari designati dalle seguenti amministrazioni:

due membri dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

un membro dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Per ogni membro titolare è prevista la nomina di un supplente.

4. Il comitato di cui al comma 1 nel valutare i programmi, assegna un voto, ricompreso tra un minimo di uno ed un massimo di dieci, a ciascuno dei criteri di seguito indicati:

a) rilevanza del programma (obiettivi, scopo del progetto, risultato atteso);

b) congruenza tra analisi di contesto e programma di intervento;

c) livello di qualità organizzativa e didattica;

d) esperienze maturate dal proponente nel settore economico-produttivo di riferimento o formazione realizzata all'estero;

e) idoneità della dotazione di strutture logistiche;

f) raccordo con i referenti pubblici locali;

g) esperienza e competenza delle risorse umane addette alla formazione.

5. La somma complessiva dei voti attribuiti a ciascuno dei criteri di cui al comma 4 costituisce il punteggio finale del programma, che ai fini della valutazione positiva non potrà comunque essere inferiore a quaranta.

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