D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22.03.2006
1. Sulla base del punteggio finale riportato, il comitato trasmette i programmi alle competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, attribuendo titolo di precedenza ai programmi di cui all'art. 7, comma 1, validati dalle regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
2. I programmi con valutazione positiva sono approvati con decreto di concerto dei competenti direttori generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini dell'accesso alla quota di cui all'art. 34, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dal citato art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004. Dell'esito di tutti i programmi sarà data comunicazione da parte della competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il decreto di approvazione di cui al comma 2 è comunicato ai soggetti proponenti.
4. Il soggetto proponente comunica alle competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed alle regioni e province autonome interessate, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, il piano esecutivo di lavoro con il cronogramma delle attività.
5. Entro dieci giorni dall'inizio delle attività il soggetto proponente comunica l'evento alle amministrazioni di cui al comma 4.
6. Entro venti giorni dalla conclusione del
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