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D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22.03.2006

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari. (G.U. 11.07.2006, n. 159)

Formula iniziale

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 23, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevedono rispettivamente l'emanazione nell'apposito regolamento di attuazione di norme regolanti sia le modalità di preferenza degli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istruzione e formazione professionale nei Paesi d'origine nei settori d'impiego ai quali le attività si riferiscono sia le agevolazioni d'impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi medesimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.»;

Considerato che l'art. 34, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dall'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 prevede che «con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione»;

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